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Privacy, modifiche normativa e Responsabilità dell’Amministratore di Sistema

21 dicembre, 2009

Entro il 15 dicembre 2009 le imprese e altri soggetti interessati devono adeguarsi alle prescrizioni in materia di amministratori di sistema.

Il provvedimento del Garante del 27/11/08, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9/12/08 e in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/08, ha introdotto importanti novità in materia di Privacy:

  •  sono state introdotte alcune modifiche attinenti la corretta attuazione delle misure minime di sicurezza, in particolare sono stati inseriti una serie di elementi semplificativi nell’adozione delle stesse contenute nel disciplinare tecnico. Tuttavia non tutti i soggetti interessati vengono coinvolti da questa modifica e la loro non corretta applicazione può comportare pesanti sanzioni amministrative.
  • il Garante per la protezione dei dati, individua e responsabilizza la figura dell’Amministratore di Sistema, rivisitando ed ampliando le funzioni e le responsabilità a lui direttamente collegate. Gli Amministratori di Sistema, di Rete e di Banca Dati, sono le figure professionali che pur non essendo predisposti ordinariamente ad operazioni che si sostanziano in veri e propri trattamenti di dati, per natura della loro attività ricoprono concretamente responsabilità che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.
  • il Garante per la protezione dei dati ha introdotto una nuova logica sanzionatoria rendendo più flessibili e modulari le sanzioni previste dalla attuale normativa, prevedendo sconti nei casi di minore gravità e pesanti inasprimenti nei casi di maggiore entità.

Le modifiche della normativa ha introdotto per la prima volta la necessità di memorizzare, in archivi inalterabili i log degli accessi ai sistemi ed agli archivi elettronici, da parte degli Amministratori di Sistema.

In breve la normativa dispone:

  • Individuazione dei sistemi contenenti, o attraverso i quali passano, dati personali, in particolar modo sensibili e/o giudiziari (server gestionali, data base, macchine contenenti dati, dispositivi di rete, apparati di sicurezza, software complessi…).
  • Individuare il personale interno e/o esterno, avente competenze tecniche reali, preposto a qualsiasi titolo a presiedere e/o mantenere tali sistemi/apparati/software.
  • Responsabilizzare gli interni ed incaricare specificatamente le Aziende Esterne.
  • Predisporre una valutazione annuale dell’operato degli Amministratori di Sistema;
  • Dotarsi di un sistema organizzativo e/o tecnico in grado di tracciare gli accessi ai dispositivi ed alle applicazioni gestite dagli amministratori.
  • Conservare ed archiviare i dati raccolti, al punto precedente, in modo che non siano modificabili.
  • Conservarli per almeno 6 mesi e renderli disponibili per eventuali verifiche e controlli da parte della Autorità preposte al controllo.

Ipsoa, dicembre 2009

Fisco e tributi

Fondo Innovazione Tecnologica per start-up e Pmi italiane che investono in tecnologia con attività di ricerca e competitività per lo sviluppo sperimentale: domande entro gennaio

21 dicembre, 2009

Il bando disciplina la concessione delle agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese start-up e finalizzati alla realizzazione di innovazione di prodotto e/o processo nei settori tecnologici.

Le domande di finanziamento si possono presentare fino al 21 gennaio 2010.

Il software per le domande di accesso al bando è scaricabile online presso il sito MSE.

Le Pmi di nuova costituzione (non prima di 24 mesi alla data di richiesta fondi), possono avanzare domanda ai fondi da 700 milioni di per trasformare in prodotti e servizi industriali, i risultati di ricerca tecnologica e sviluppo sperimentale.

Lo strumento agevolativo prevede una corsia preferenziale se la ricerca è finalizzata a programmi di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale, ma anche in relazione allo sviluppo industriale di nuove tecnologie per il Made in Italy, la mobilità sostenibile, lo stile di vita e i beni culturali.

Ministero dello sviluppo economico – D.M. del 7 luglio 2009 – FIT di cui alla legge 46/82

Finanziamenti agevolati e contributi

Acconto IVA 2009

21 dicembre, 2009

Entro il 28 dicembre 2009 dovrà essere effettuato il versamento dell’acconto IVA relativo all’anno in corso.

L’acconto IVA può essere calcolato secondo tre metodi alternativi:

  • METODO STORICO: il più utilizzato, consiste nel calcolare l’importo dovuto nella misura dell’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell’anno precedente;
  • METODO PREVISIONALE: consente di calcolare l’acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Se il contribuente prevede di dover liquidare per il mese di dicembre o per il 4° trimestre o per la dichiarazione dell’anno in corso un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato l’anno precedente, l’acconto dell’88% è calcolato su tale minore importo.
  •  METODO DELLA PRE-LIQUIDAZIONE: in questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese ed in particolare l’Iva a debito risultante dalla somma delle operazioni registrate o da registrare o da annotare dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva mensilmente,  dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva trimestrale. L’Iva a credito risultante come sopra.

L’acconto Iva deve essere versato utilizzando il modello unificato di pagamento F24.

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto è prevista una sanzione amministrativa del 30%. Le violazioni sono regolarizzabili con la procedura del ravvedimento operoso.

Eutekne – dicembre 2009

Fisco e tributi

Dal 1° gennaio 2010, diminuzione all’1% del tasso d’interesse legale

21 dicembre, 2009

L’art. 1 del DM 4/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2009, stabilisce che, a decorrere dall’01/01/2010, la misura del saggio degli interessi legali, (ex art. 1284 c.c.), è fissata all’1% in ragione d’anno.

Ne consegue la riduzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso.

Ai sensi dell’art. 13 c.2 del DLgs 472/97, infatti, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Fisco e tributi

Nuovo regime di aiuto alle imprese

16 novembre, 2009

Con Decreto del 23 luglio 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato uno specifico regime di aiuti al fine di promuovere la competitività delle imprese italiane, vediamo di seguito i beneficiari, i programmi e le spese ammissibili ed il regime delle agevolazioni.

Potranno ottenere gli aiuti le imprese di piccola, media e grande dimensione che alla data di presentazione della domanda: siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro Imprese (se si tratta di imprese di servizi, devono essere costituite sotto forma di società); si trovino nel pieno e libero esercizio dei proprio diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; si trovino in regime di contabilità ordinaria; non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;  non siano state destinate, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; abbiano restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico un ordine di recupero; non si trovino in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Saranno ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le seguenti attività: sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007 (esclusi i programmi d’investimento riguardanti i settori della siderurgica, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche); Produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D, di cui alle classi 35.1 e 35.3, della predetta classificazione ISTAT; 52, Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto; 61, Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale; Informatica ed attività connesse (rif. 62.0, 63.1, 58.2, 58.12, 33.12.5, 95.11.0, 74.10.21); 72, Ricerca scientifica e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all’introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche alla ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all’innovazione tecnologica in campo informatico e telematico; Attività professionale, scientifiche e tecniche (rif. 73.20, 72.2, 71.1, 74.90.2, 74.10.3, 71.20, 74.20.2, 74.20.12, 82.92, 74.10.1, 74.10.9, 82.20), Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (rif. 38.1, 38.2, 37.00.0).

I programmi agevolabili dal nuovo regime di aiuti dovranno essere finalizzati a: sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione; industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo; realizzazione di nuove unità produttive, ampliamento di unità produttive esistenti, diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Le spese ammissibili, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, saranno quelle riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni riguardanti: il suolo aziendale e sue sistemazioni, le opere murarie e assimilate, le infrastrutture specifiche aziendali; i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie nuove di fabbrica, i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti, licenze, know-how.

Tra le spese ammissibili saranno comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del vapore e dell’acqua calda, purchè gli stessi siano di proprietà dell’impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l’impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l’utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l’impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese i relativi pagamenti dovranno essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Il decreto non ritiene invece ammissibili: le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria; le spese relative a beni di importo inferiore a 500 euro al netto di IVA; le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; le spese notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte.

Gli aiuti saranno concessi in conto impianti e/o in conto interessi e/o sottoforma di finanziamento agevolato e/o attraverso garanzie, nei limiti di intensità massime di aiuto fissati dal Regolamento Ce n. 800/2008: Contributo in conto interessi, verrà concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma, non superiore al 75% delle spese ammissibili con una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Il finanziamento verrà deliberato dagli Istituti di credito e il contributo sarà determinato in percentuale del tasso di riferimento della misura massima non superiore all’80% dello stesso. Finanziamento agevolato, sarà erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico in misura non superiore al 75% delle spese ammissibili, con una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma – il tasso agevolato è apri al 20% del tasso di riferimento. Garanzie, la concessione di garanzie potrà avvenire alternativamente a titolo di aiuto de minimis o alle condizioni e nei limiti indicati dall’art. 5, paragrafo 1, lettera c del Regolamento Ce n. 800/2008.

Con successivi Decreti del Ministero dello sviluppo economico, per ciascuna delle tipologie di intervento, saranno stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e  i criteri di selezione e valutazione progettuali.

(Finanziamenti su misura 11.2009 -12.11.09)

Finanziamenti agevolati e contributi ,

Finanziamenti per la “microimpresa”

16 novembre, 2009

Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo.

Possono usufruire delle agevolazioni le nuove iniziative imprenditoriali di piccola dimensione volte alla produzione di beni e servizi costituite sottoforma di società di persone con sede legale e operativa sul territorio nazionale.

Al momento della presentazione della domanda le società devono essere già costituite ma non attive e operative.

All’atto della costituzione della società occorre inserire negli statuti una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire in meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza, per almeno cinque anni dalla data della Deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

L’attività imprenditoriale deve avere per oggetto la produzione di beni e servizi ad esclusione del commercio e deve essere esercitata per almeno 5 anni a decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

Tra le attività di servizi, oltre a quelle rivolte alle imprese anche quelle rivolte alle persone e i servizi di piccola ristorazione come bar e ristoranti.

L’investimento complessivo non può superare i 129.114 euro, IVA esclusa.

Le agevolazioni sono molteplici e prevedono un contributo a fondo perduto per gli investimenti e per le spese di gestione e un finanziamento agevolato per gli investimenti.

Il finanziamento agevolato e il contributo a fondo perduto complessivamente possono arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili. Le agevolazioni finanziarie sono concesse entro il limite comunitario de minimis. L’entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell’ammontare degli investimenti e delle spese di gestione. Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio per cui l’importo del finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili, ovvero che il totale della somma data a fondo perduto non può essere mai superiore al 50% del totale del contributo. Il finanziamento a tasso agevolato è rimborsabile in sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate. Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso si riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa comunitaria. Si evidenzia che il finanziamento non deve essere assistito da garanzie.

Sono ammissibili le spese di investimento, sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni relative a l’acquisto di beni ad utilità pluriennale nuovi o usati, come macchinari, attrezzature e impianti; beni immateriali a utilità pluriennale; ristrutturazione di immobili.

Le spese di gestione sono invece ammissibili quelli riferite a spese di funzionamento come le materie prime, le prestazioni di servizi, le utenze, la locazione, i materiali di consumo, i semilavorati e i prodotti finiti, i costi inerenti al processo produttivo, le utenze e i canoni di locazione per immobili, gli oneri finanziari e le prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati.

Per accedere alle agevolazioni è necessario presentare una domanda, contenente le indicazioni in merito alla società proponente e all’idea imprenditoriale

La valutazione della domanda prevede una verifica formale preliminare della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti la cui assenza pregiudica direttamente ed oggettivamente la possibilità di accedere ai benefici di legge; una verifica di merito basati sui criteri fissati dal CIPE, che riguardano la coerenza tra il profilo del proponente e l’idea imprenditoriale, la fattibilità tecnico-economica dell’iniziativa e infine la sua effettiva e immediata realizzabilità (con analisi della domanda presentata e un colloquio con l’intera compagine sociale). Il procedimento di valutazione sarà concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Alla valutazione della domanda, fa seguito la Delibera di non accoglibilità, di ammissione o non ammissione alle agevolazioni. In caso di esito positivo si procede alla stipula del Contratto di Concessione delle Agevolazioni, che è l’atto formale che regolamenta i rapporti e i reciproci obblighi tra Invitalia e il beneficiario.

Un contratto stipulato tra Invitalia e il beneficiario regola i tempi e le modalità di ottenimento delle agevolazioni. Per quanto riguarda gli investimenti, che devono essere realizzati entro 6 mesi dalla stipula del contratto pena la revoca dell’agevolazione, l’erogazione avviene in due soluzioni, un anticipo pari al 20% al momento della stipula del contratto di finanziamento e un saldo una volta completati gli investimenti. Dove per investimento “completato” si intende bene consegnato e fatturato. Il pagamento della fattura può avvenire successivamente all’erogazione del saldo. Per quanto riguarda la gestione, è possibile richiedere un anticipo pari al 30% delle spese previste per il primo anno di attività; il saldo sarà erogato a seguito della presentazione da parte del beneficiario delle fatture debitamente quietanzate. La richiesta di rimborso delle spese di gestione del primo anno di attività dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

(finanziamenti su misura 11.2009 – 13.11.09)

Finanziamenti agevolati e contributi ,

Posta elettronica certificata (PEC) per società, professionisti e pubbliche amministrazioni

16 novembre, 2009

La posta elettronica certificata (PEC) è introdotta come un vero e proprio obbligo per tre categorie: società, professionisti e pubbliche amministrazioni.

Le imprese di nuova costituzione che hanno forma societaria devono indicare il proprio indirizzo Pec nella domanda di iscrizione al registro imprese. Il 29 novembre 2011 è il termine entro cui tutte le imprese già costituite il 29 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al registro imprese.

Entro il 29 novembre pv, tutti i professionisti dovranno comunicare al proprio ordine l’indirizzo di posta elettronica certificata – Pec – che identifica la versione telematica della sede dello studio.

Per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo era già previsto da qualche anno. E’ operativo l’elenco online di tutte le caselle istituzionali di Pec – www.indice-pa.gov.it. Il nuovo articolo 57 bis, istituisce un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro uso, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per inviare documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni e i cittadini.

Fisco e tributi ,

In vigore il decreto legislativo 151/2009, aggiornate le regole antiriciclaggio

16 novembre, 2009

Dal 04 novembre è in vigore il decreto legislativo 151/2009 che modifica la legge antiriciclaggio – D.Lgs. 231/2007. Vediamo di seguito le modifiche più rilevanti apportate dal nuovo provvedimento:

UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

  • Alla relazione presentata al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, dal ministro dell’Economia e delle Finanze, si allega il rapporto del direttore della Uif sull’attività da questa svolta;
  • L’Uif dovrà, in materia di segnalazioni sospette, emanare istruzioni da pubblicarsi nella “Gazzetta Ufficiale” sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni stesse;

(Vedere modifiche: articolo 5 comma 1 – articolo 5 comma 3 lettera b – articolo 6 comma 5 – articolo 6 comma 6 lettera e bis)

 LE SUCCURSALI E LE FILIAZIONI DEGLI INTERMEDIARI SITUATE IN STATI EXTRACOMUNITARI

  • Gli intermediari che abbiano succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, dovranno applicare misure equivalenti o supplementari rispetto a quelle stabilite dalla direttiva antiriciclaggio in materia di adeguata verifica e conservazione;

(Vedere modiche: articolo 1 comma 2 lettera o – articolo 11 comma 1 lettera n – articolo 11 comma 4 – articolo 11 comma 6)

PROFESSIONISTI

  • Ampliati i soggetti tenuti gli adempimenti antiriciclaggio. Inclusi Caf, associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, patronati che redigono le scritture contabili e svolgono assistenza fiscale.
  • I sindaci sono esonerati dagli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione.
  • Inoltre, le nuove norme prevedono l’inserimento tra gli intermediari finanziari delle succursali italiane di intermediari aventi sede legale in uno Stato estero. Sono quindi sottoposti agli obblighi antiriciclaggio tutti coloro i quali, sotto le più svariate forme, esercitano l’offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(Vedere modifiche: articolo 12 comma 1 lettera b – articolo 12 comma 3 bis – articolo 38 comma 1 bis – articolo 38 comma 6 bis)

 OPERAZIONI FRAZIONATE E COLLEGATE

  • Il correttivo dispone la soppressione degli obblighi di verifica  e di registrazione delle operazioni “collegate”;  la precedente normativa le aveva definite come operazioni che non costituiscono esecuzione dello stesso contratto, ma che sono tra loro connesse per il soggetto, l’oggetto o lo scopo, e aveva imposto l’adeguata verifica e la registrazione.
  • Il decreto in oggetto, ha eliminato questi vincoli: per le operazioni collegate resta solo l’obbligo di far partire le segnalazioni di operazioni sospette.
  • Resta quindi inteso che l’operazione frazionata è l’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Per operazione collegata, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono operazioni tra loro connesse per il soggetto che le esegue, per l’oggetto o per lo scopo cui sono dirette.

(Vedere modifiche: articolo 1 comma 2 lettera n – articolo 15 comma 1 lettera b – articolo 15 comma 2 – articolo 16 comma 1 lettera b.

(Il Sole 24 Ore, norme e tributi 05.11.09)

Fisco e tributi

Agevolazione Tremonti-ter, chiarimenti sull’ambito applicativo

3 novembre, 2009

Con riferimento alla detassazione per il 50% relativa all’acquisto di macchinari nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (per dettagli, vedasi le relative note esplicative Istat) è stato chiarito che:

  • l’acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, ma costituito in parte con beni inclusi, usufruisce dell’agevolazione limitatamente al costo dei beni compresi nella tabella;
  • in presenza di beni complessi costruiti in economia, è possibile beneficiare dell’agevolazione se per la loro costruzione sono impiegati beni usati (appartenenti sempre alla divisione 28), purchè il costo dei beni usati non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto;
  • è possibile applicare la detassazione sia per gli investimenti effettuati tramite acquisto diretto, sia mediante leasing (anche per le operazioni di lease back). Non sono invece agevolabili i contratti di leasing operativo;
  • ai fini dell’agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere;
  • in ordine alla destinazione del bene, lo stesso può essere impiegato anche in strutture produttive situate nello Spazio Economico Europeo.

Si osserva infine che in ipotesi di risultati negativi l’effetto dell’agevolazione sarà quello di determinare una perdita fiscale riportabile nel tempo secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27.10.09

Fisco e tributi

Varese, aiuto alle PMI per la partecipazione a fiere all’estero e fiere internazionali in Italia

3 novembre, 2009

L’obiettivo della Camera di Commercio di Varese è di sostenere e incentivare con un contributo la partecipazione di aziende, della provincia, a manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale in svolgimento in Italia e all’estero durante il 2009.

La CCIAA ha stanziato complessivamente 540 mila euro destinati alle pmi, alle imprese artigiane e ai rispettivi consorzi: realtà che devono avere la propria sede e/o unità operativa in provincia di Varese.

Sono finanziabili le spese sostenute, al netto d’iva, relative alla locazione e all’allestimento dello spazio espositivo.

Il contributo riconoscibile è pari al 30% dell’importo complessivo delle spese sostenute sino a un massimo di 2.500,00 euro, per la partecipazione in forma individuale o consortile a fiere specializzate di rilievo internazionale all’estero.

E’ sempre del 30%, ma fino a un contributo massimo di 1.000.00 euro, per la presenza a fiere specializzate di rilievo internazionale in Italia.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2009.

(CCIAA di Varese, Deliberazione della Giunta Camerale n. 54/2009 – 02.11.09)

Finanziamenti agevolati e contributi