Dal 1° aprile entra in vigore ComUnica, la procedura che semplifica e velocizza la nascita, la variazione o la cessazione di un’impresa.
La Comunicazione Unica coinvolge tutte le imprese, sia individuali che societarie, che operanti in tutti i settori produttivi.
ComUnica permette di ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate inoltrando la comunicazione unica ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno.
Ad aprile ComUnica diventa l’unico strumento per le pratiche delle imprese, ma il servizio è già attivo ed ha pieno effetto legale.
ComUnica impone l’utilizzo delle nuove tecnologie ed elimina completamente la modulistica cartacea. Firma digitale e posta certificata (pec) garantiscono piena validità giuridica ai flussi documentali creati con appositi software disponibili gratuitamente dal sito del Registro Imprese.
Il Sole 24 Ore norme e tributi 29.03.10
Fisco e tributi
Entro il 15 dicembre 2009 le imprese e altri soggetti interessati devono adeguarsi alle prescrizioni in materia di amministratori di sistema.
Il provvedimento del Garante del 27/11/08, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9/12/08 e in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/08, ha introdotto importanti novità in materia di Privacy:
- sono state introdotte alcune modifiche attinenti la corretta attuazione delle misure minime di sicurezza, in particolare sono stati inseriti una serie di elementi semplificativi nell’adozione delle stesse contenute nel disciplinare tecnico. Tuttavia non tutti i soggetti interessati vengono coinvolti da questa modifica e la loro non corretta applicazione può comportare pesanti sanzioni amministrative.
- il Garante per la protezione dei dati, individua e responsabilizza la figura dell’Amministratore di Sistema, rivisitando ed ampliando le funzioni e le responsabilità a lui direttamente collegate. Gli Amministratori di Sistema, di Rete e di Banca Dati, sono le figure professionali che pur non essendo predisposti ordinariamente ad operazioni che si sostanziano in veri e propri trattamenti di dati, per natura della loro attività ricoprono concretamente responsabilità che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.
- il Garante per la protezione dei dati ha introdotto una nuova logica sanzionatoria rendendo più flessibili e modulari le sanzioni previste dalla attuale normativa, prevedendo sconti nei casi di minore gravità e pesanti inasprimenti nei casi di maggiore entità.
Le modifiche della normativa ha introdotto per la prima volta la necessità di memorizzare, in archivi inalterabili i log degli accessi ai sistemi ed agli archivi elettronici, da parte degli Amministratori di Sistema.
In breve la normativa dispone:
- Individuazione dei sistemi contenenti, o attraverso i quali passano, dati personali, in particolar modo sensibili e/o giudiziari (server gestionali, data base, macchine contenenti dati, dispositivi di rete, apparati di sicurezza, software complessi…).
- Individuare il personale interno e/o esterno, avente competenze tecniche reali, preposto a qualsiasi titolo a presiedere e/o mantenere tali sistemi/apparati/software.
- Responsabilizzare gli interni ed incaricare specificatamente le Aziende Esterne.
- Predisporre una valutazione annuale dell’operato degli Amministratori di Sistema;
- Dotarsi di un sistema organizzativo e/o tecnico in grado di tracciare gli accessi ai dispositivi ed alle applicazioni gestite dagli amministratori.
- Conservare ed archiviare i dati raccolti, al punto precedente, in modo che non siano modificabili.
- Conservarli per almeno 6 mesi e renderli disponibili per eventuali verifiche e controlli da parte della Autorità preposte al controllo.
Ipsoa, dicembre 2009
Fisco e tributi
privacy
Entro il 28 dicembre 2009 dovrà essere effettuato il versamento dell’acconto IVA relativo all’anno in corso.
L’acconto IVA può essere calcolato secondo tre metodi alternativi:
- METODO STORICO: il più utilizzato, consiste nel calcolare l’importo dovuto nella misura dell’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell’anno precedente;
- METODO PREVISIONALE: consente di calcolare l’acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Se il contribuente prevede di dover liquidare per il mese di dicembre o per il 4° trimestre o per la dichiarazione dell’anno in corso un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato l’anno precedente, l’acconto dell’88% è calcolato su tale minore importo.
- METODO DELLA PRE-LIQUIDAZIONE: in questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese ed in particolare l’Iva a debito risultante dalla somma delle operazioni registrate o da registrare o da annotare dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva mensilmente, dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva trimestrale. L’Iva a credito risultante come sopra.
L’acconto Iva deve essere versato utilizzando il modello unificato di pagamento F24.
In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto è prevista una sanzione amministrativa del 30%. Le violazioni sono regolarizzabili con la procedura del ravvedimento operoso.
Eutekne – dicembre 2009
Fisco e tributi
acconto iva
L’art. 1 del DM 4/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2009, stabilisce che, a decorrere dall’01/01/2010, la misura del saggio degli interessi legali, (ex art. 1284 c.c.), è fissata all’1% in ragione d’anno.
Ne consegue la riduzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso.
Ai sensi dell’art. 13 c.2 del DLgs 472/97, infatti, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Fisco e tributi
tasso interesse legale
La posta elettronica certificata (PEC) è introdotta come un vero e proprio obbligo per tre categorie: società, professionisti e pubbliche amministrazioni.
Le imprese di nuova costituzione che hanno forma societaria devono indicare il proprio indirizzo Pec nella domanda di iscrizione al registro imprese. Il 29 novembre 2011 è il termine entro cui tutte le imprese già costituite il 29 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al registro imprese.
Entro il 29 novembre pv, tutti i professionisti dovranno comunicare al proprio ordine l’indirizzo di posta elettronica certificata – Pec – che identifica la versione telematica della sede dello studio.
Per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo era già previsto da qualche anno. E’ operativo l’elenco online di tutte le caselle istituzionali di Pec – www.indice-pa.gov.it. Il nuovo articolo 57 bis, istituisce un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro uso, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per inviare documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni e i cittadini.
Fisco e tributi
PEC, posta elettronica certificata
Dal 04 novembre è in vigore il decreto legislativo 151/2009 che modifica la legge antiriciclaggio – D.Lgs. 231/2007. Vediamo di seguito le modifiche più rilevanti apportate dal nuovo provvedimento:
UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
- Alla relazione presentata al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, dal ministro dell’Economia e delle Finanze, si allega il rapporto del direttore della Uif sull’attività da questa svolta;
- L’Uif dovrà, in materia di segnalazioni sospette, emanare istruzioni da pubblicarsi nella “Gazzetta Ufficiale” sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni stesse;
(Vedere modifiche: articolo 5 comma 1 – articolo 5 comma 3 lettera b – articolo 6 comma 5 – articolo 6 comma 6 lettera e bis)
LE SUCCURSALI E LE FILIAZIONI DEGLI INTERMEDIARI SITUATE IN STATI EXTRACOMUNITARI
- Gli intermediari che abbiano succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, dovranno applicare misure equivalenti o supplementari rispetto a quelle stabilite dalla direttiva antiriciclaggio in materia di adeguata verifica e conservazione;
(Vedere modiche: articolo 1 comma 2 lettera o – articolo 11 comma 1 lettera n – articolo 11 comma 4 – articolo 11 comma 6)
PROFESSIONISTI
- Ampliati i soggetti tenuti gli adempimenti antiriciclaggio. Inclusi Caf, associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, patronati che redigono le scritture contabili e svolgono assistenza fiscale.
- I sindaci sono esonerati dagli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione.
- Inoltre, le nuove norme prevedono l’inserimento tra gli intermediari finanziari delle succursali italiane di intermediari aventi sede legale in uno Stato estero. Sono quindi sottoposti agli obblighi antiriciclaggio tutti coloro i quali, sotto le più svariate forme, esercitano l’offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
(Vedere modifiche: articolo 12 comma 1 lettera b – articolo 12 comma 3 bis – articolo 38 comma 1 bis – articolo 38 comma 6 bis)
OPERAZIONI FRAZIONATE E COLLEGATE
- Il correttivo dispone la soppressione degli obblighi di verifica e di registrazione delle operazioni “collegate”; la precedente normativa le aveva definite come operazioni che non costituiscono esecuzione dello stesso contratto, ma che sono tra loro connesse per il soggetto, l’oggetto o lo scopo, e aveva imposto l’adeguata verifica e la registrazione.
- Il decreto in oggetto, ha eliminato questi vincoli: per le operazioni collegate resta solo l’obbligo di far partire le segnalazioni di operazioni sospette.
- Resta quindi inteso che l’operazione frazionata è l’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Per operazione collegata, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono operazioni tra loro connesse per il soggetto che le esegue, per l’oggetto o per lo scopo cui sono dirette.
(Vedere modifiche: articolo 1 comma 2 lettera n – articolo 15 comma 1 lettera b – articolo 15 comma 2 – articolo 16 comma 1 lettera b.
(Il Sole 24 Ore, norme e tributi 05.11.09)
Fisco e tributi
antiriciclaggio
Con riferimento alla detassazione per il 50% relativa all’acquisto di macchinari nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (per dettagli, vedasi le relative note esplicative Istat) è stato chiarito che:
- l’acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, ma costituito in parte con beni inclusi, usufruisce dell’agevolazione limitatamente al costo dei beni compresi nella tabella;
- in presenza di beni complessi costruiti in economia, è possibile beneficiare dell’agevolazione se per la loro costruzione sono impiegati beni usati (appartenenti sempre alla divisione 28), purchè il costo dei beni usati non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto;
- è possibile applicare la detassazione sia per gli investimenti effettuati tramite acquisto diretto, sia mediante leasing (anche per le operazioni di lease back). Non sono invece agevolabili i contratti di leasing operativo;
- ai fini dell’agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere;
- in ordine alla destinazione del bene, lo stesso può essere impiegato anche in strutture produttive situate nello Spazio Economico Europeo.
Si osserva infine che in ipotesi di risultati negativi l’effetto dell’agevolazione sarà quello di determinare una perdita fiscale riportabile nel tempo secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27.10.09
Fisco e tributi
E’ on line la bozza del modello IVA 2010, per la dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto di aziende e professionisti, sulla base delle nuove regole in materia di compensazione del credito annuale, introdotte dal DL 78/2009.
E’ disponibile anche un documento di sintesi, che illustra tutte le novità volte alla razionalizzazione della compilazione: meno dati da inserire nel quadro VA – informazioni generali, e soppressione del quadro VG – contributi in regime speciale, integrato in una delle due nuove sezioni del quadro VF, ossia quello per la determinazione IVA in detrazione.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.10.2009
Fisco e tributi
Sono pronti i codici da utilizzare per versare, tramite F24, l’imposta straordinaria per la regolizzazione dei capitali detenuti all’estero.
Le imposte dovranno essere versate per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dall’Italia violando le norme sul monitoraggio fiscale – articolo 12 bis del decreto legge 78/2009.
I nuovi codici tributari sono:
- 8107 per l’imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate;
- 8108 per imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate.
- 1827 per l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate e/o regolarizzare secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 bis, Dl 12/2002.
Vengono eliminati i codici 1801, 1810, 8087, 8088 e 8089 presenti nelle precedenti procedure di emersione delle attività detenute all’estero.
(Pmi, leggi e norme – 09/10/09)
Fisco e tributi
E’ stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Legge n. 103 del 03 agosto 2009.
Le nuove disposizioni prevedono quanto segue:
- il termine per l’emersione delle attività irregolarmente detenute all’estero viene anticipato al 15 dicembre 2009;
- la regolarizzazione o il rimpatrio consentono di sanara anche i reati di frode fiscale e di falso in bilancio, relativamente a fattispecie riconducibili a tali somme o valori;
- queste operazioni non comportano l’obbligo di segnalazione antiriciclaggio per quelle sospette, se i possibili reati rientrano tra quelli oggetto di sanatoria;
- le società controllate o collegate in “paradisi fiscali” possono effettuate il rimpatrio.
Legge n. 141 del 03 ottobre 2009 – G.U. 230 del 03/10/09
(Il Sole 24 Ore, norme e tributi - 09/10/09)
Fisco e tributi