Il Fondo, con un rifinanziamento di 450 milioni di euro, assicura garanzie dirette e indirette su finanziamenti bancari e leasing alle Pmi per agevolare l’accesso al credito volto a realizzare progetti di innovazione – di durata non inferiore a 36 mesi e non superiori a 10 anni – di prodotti, servizi e processi aziendali (organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione) attraverso tecniche digitalizzate. Di seguito alcune caratteristiche:
- Possono accedere al Fondo Garantito dallo Stato le imprese artigiane, le piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa economicamente e finanziariamente sane; consorzi e società consortili dei servizi alle Pmi, le società consortili miste economicamente e finanziariamente sane. Rientrano in dette categorie di massima: le Pmi del settore minerario-estrattivo, manifatturiero, produzione e distribuzione energia elettrica, acqua e gas, costruzioni, commercio all’ingrosso ed al dettaglio, riparazioni di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa, alberghi e ristoranti, trasporto, magazzinaggio e comunicazioni, attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali, sanità ed altri servizi sociali, altri servizi pubblici sociali e personali. Sono compresi i seguenti codici ISTAT: agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia), pesca piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia) e istruzione.
- Il Fondo ha l’obiettivo di garantire finanziamenti, prestiti partecipativi e partecipazioni concesse da banche, intermediari finanziari e società finanziarie, è possibile accedervi per le seguenti tipologie di spesa: operazioni a medio–lungo termine, compresi sconto di effetti e locazione finanziaria di durata compresa tra 18 mesi e 10 anni; prestiti partecipativi; partecipazioni di minoranza al capitale delle Pmi di durata non superiore ai 10 anni, quando esse siano in forma di società di capitali; qualsiasi operazione finanziaria diversa dei finanziamenti a medio-lungo termine direttamente finalizzata all’attività d’impresa nei limiti della regola de minimis, peraltro ammessa alla fruizione del contributo di cui alla controgaranzia trattata in prosieguo; finanziamenti per la reintegrazione del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi alle imprese di autotrasporto e alle piccole imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria prevista dalla L. n.77/04 di competenza del semestre antecedente all’ammissione e sempre nel rispetto della regola de minimis.
- Oggetto delle operazioni dovranno essere investimenti materiali ed immateriali delle Pmi, esclusi i beni già in loro possesso e quelli mobili registrati equipaggiati con attrezzature particolari atte al trasporto di determinati beni, da effettuare sul territorio nazionale postumamente alla presentazione di domanda di finanziamento, con vincolo di destinazione quinquennale per i beni così acquisiti.
(www.pmi.it, leggi e norme – 30.01.09)
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