Il Contratto di Programma è un contratto stipulato tra un’Amministrazione e una o più imprese per la realizzazione di un progetto industriale.
Il Contratto di Programma rappresenta il principale strumento di attrazione di investimenti, nazionali e esteri, verso le aree depresse del nostro Paese.
Il fine principale dello strumento è attivare iniziative con elevati impatti occupazionali e a contenuto innovativo.
Il Contratto di Programma presuppone la realizzazione di un “progetto industriale” da parte di un’impresa di qualsiasi dimensione, denominata soggetto proponente, alla quale sono eventualmente aggregata altre imprese di qualsiasi dimensione.
Per progetto industriale, come da definizione del Decreto Ministeriale, s’intende ”un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, della quale il soggetto proponente è responsabile ai soli fini di coerenza tecnica e industriale, finalizzata alla produzione di bene /o servizi e per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimenti produttivi e, eventualmente, di sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.
Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.
TERRITORIO
I territori nei quali è consentita la realizzazione dei programmi di investimento sono sia quelli corrispondenti alle aree di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato sia le aree diverse da queste, in questo ultimo caso con l’esclusione delle grandi imprese. Vedere elenco all’indirizzo internet www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/elenco_comuni_x_guce_3.pdf.
TIPOLOGIE ATTIVITA’ FINANZIABILI
Le tipologie di attività finanziabili, riferibili alla classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, sono le seguenti:
Estrazione di minerali – sez.C; Attività manifatturieri – sez.D; Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata – sez.E limitatamente alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 40.1 e 40.3. Sono agevolabili inoltre i programmi di investimento promossi nel settore dei servizi che riguardino le attività: 55.5 limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati, con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.; 63.1 movimentazione merci e magazzinaggio, con esclusione dei mezzi di trasporto; 63.21.4 gestione di centri di movimentazione merci; 64 poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni 64.20; 72.2 realizzazione di software e consulenza informatica; 72.3 Elaborazione elettronica dei dati; 72.4 Attività delle banche di dati; 74.82 Attività di imballaggio; 74.87.5 Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa; 74.86 Attività dei call center; 90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a raccolta e depurazione delle acque di scarico, limitatamente al trattamento delle acque reflue tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggi, sedimentazione. Nell’ambito dei programmi di sviluppo sperimentale possono essere beneficiari anche le università e i centri di ricerca pubblici e privati.
Non sono agevolabili i programmi d’investimento promossi nei seguenti settori economici: trasformazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, industria siderurgica, fibre sintetiche, costruzione navali e industria carbonifera.
SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Sono agevolabili i titoli di spesa per: consulenze e studi preliminari di fattibilità per le Pmi, nel limite del 3% dell’investimento complessivo ammissibile; fabbricati, opere murarie e infrastrutture; macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica; programmi informatici commisurati alla produzione e alle necessità gestionali dell’impresa. brevetti, licenze, know-how w conoscenze recniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Il programma riguardante gli investimenti produttivi può essere avviato solo successivamente alla data della comunicazione di sussistenza delle condizioni di ammissibilità inviata da Invitalia. Per avvio di programma si intende la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
SPESE AMMISSIBILI PER I PROGRAMMI DI SVILUPPO SPERIMENTALE
Sono ammissibili le spese seguenti: il personale adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, commerciali e contabili; gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato; le spese generali, da determinare forfettariamente in misura non superiore al 30% dell’importo dei costi agevolabili di personale. Le spese riguardanti i programmi di sviluppo sperimentale sono considerate ammissibili solo se sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda di accesso.
Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di: contributo in conto impianti, contributo in conto interessi, in combinazione di ambedue le forme.
PREREQUISITI
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti previsti dal complessivo progetto industriale non deve essere inferiore a 40 milioni di euro. Nell’ambito del progetto industriale, il programma di investimento produttivo proposto dal soggetto proponente deve presentare spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 25 milioni di euro; quest’ultimo può, in ogni caso, proporre anche uno o più programmi di sviluppo sperimentale. I programmi di spesa proposti da ciascun beneficiario diverso dal proponente, non devono essere di importo inferiore a 1,5 milioni di euro. Per il settore agroidustriale, detti importi si intendono ridotti secondo le seguenti indicazioni: 10 milioni di euro per il progetto industriale nel suo complesso; 5 milioni di euro per il programma di investimenti produttivi del soggetto proponente; 1 milione di euro per gli investimenti ammissibili di ciascun programma. Per questo settore, gli investimenti possono essere proposti anche da Consorzi di imprese. La logica di funzionamento del contratto di programma si basa dunque sulla centralità del programma di spesa del cosidetto soggetto proponente intorno al quale, secondo la definizione già commentata di “progetto industriale”, si innestano ulteriori programmi di investimento connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.
(Finanziamenti su misura news – 06/2009)
Finanziamenti agevolati e contributi