In vigore il decreto legislativo 151/2009, aggiornate le regole antiriciclaggio

Dal 04 novembre è in vigore il decreto legislativo 151/2009 che modifica la legge antiriciclaggio – D.Lgs. 231/2007. Vediamo di seguito le modifiche più rilevanti apportate dal nuovo provvedimento:

UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

  • Alla relazione presentata al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, dal ministro dell’Economia e delle Finanze, si allega il rapporto del direttore della Uif sull’attività da questa svolta;
  • L’Uif dovrà, in materia di segnalazioni sospette, emanare istruzioni da pubblicarsi nella “Gazzetta Ufficiale” sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni stesse;

(Vedere modifiche: articolo 5 comma 1 – articolo 5 comma 3 lettera b – articolo 6 comma 5 – articolo 6 comma 6 lettera e bis)

 LE SUCCURSALI E LE FILIAZIONI DEGLI INTERMEDIARI SITUATE IN STATI EXTRACOMUNITARI

  • Gli intermediari che abbiano succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, dovranno applicare misure equivalenti o supplementari rispetto a quelle stabilite dalla direttiva antiriciclaggio in materia di adeguata verifica e conservazione;

(Vedere modiche: articolo 1 comma 2 lettera o – articolo 11 comma 1 lettera n – articolo 11 comma 4 – articolo 11 comma 6)

PROFESSIONISTI

  • Ampliati i soggetti tenuti gli adempimenti antiriciclaggio. Inclusi Caf, associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, patronati che redigono le scritture contabili e svolgono assistenza fiscale.
  • I sindaci sono esonerati dagli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione.
  • Inoltre, le nuove norme prevedono l’inserimento tra gli intermediari finanziari delle succursali italiane di intermediari aventi sede legale in uno Stato estero. Sono quindi sottoposti agli obblighi antiriciclaggio tutti coloro i quali, sotto le più svariate forme, esercitano l’offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(Vedere modifiche: articolo 12 comma 1 lettera b – articolo 12 comma 3 bis – articolo 38 comma 1 bis – articolo 38 comma 6 bis)

 OPERAZIONI FRAZIONATE E COLLEGATE

  • Il correttivo dispone la soppressione degli obblighi di verifica  e di registrazione delle operazioni “collegate”;  la precedente normativa le aveva definite come operazioni che non costituiscono esecuzione dello stesso contratto, ma che sono tra loro connesse per il soggetto, l’oggetto o lo scopo, e aveva imposto l’adeguata verifica e la registrazione.
  • Il decreto in oggetto, ha eliminato questi vincoli: per le operazioni collegate resta solo l’obbligo di far partire le segnalazioni di operazioni sospette.
  • Resta quindi inteso che l’operazione frazionata è l’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Per operazione collegata, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono operazioni tra loro connesse per il soggetto che le esegue, per l’oggetto o per lo scopo cui sono dirette.

(Vedere modifiche: articolo 1 comma 2 lettera n – articolo 15 comma 1 lettera b – articolo 15 comma 2 – articolo 16 comma 1 lettera b.

(Il Sole 24 Ore, norme e tributi 05.11.09)