Nuovo regime di aiuto alle imprese

Con Decreto del 23 luglio 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato uno specifico regime di aiuti al fine di promuovere la competitività delle imprese italiane, vediamo di seguito i beneficiari, i programmi e le spese ammissibili ed il regime delle agevolazioni.

Potranno ottenere gli aiuti le imprese di piccola, media e grande dimensione che alla data di presentazione della domanda: siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro Imprese (se si tratta di imprese di servizi, devono essere costituite sotto forma di società); si trovino nel pieno e libero esercizio dei proprio diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; si trovino in regime di contabilità ordinaria; non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;  non siano state destinate, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; abbiano restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico un ordine di recupero; non si trovino in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Saranno ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le seguenti attività: sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007 (esclusi i programmi d’investimento riguardanti i settori della siderurgica, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche); Produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D, di cui alle classi 35.1 e 35.3, della predetta classificazione ISTAT; 52, Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto; 61, Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale; Informatica ed attività connesse (rif. 62.0, 63.1, 58.2, 58.12, 33.12.5, 95.11.0, 74.10.21); 72, Ricerca scientifica e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all’introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche alla ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all’innovazione tecnologica in campo informatico e telematico; Attività professionale, scientifiche e tecniche (rif. 73.20, 72.2, 71.1, 74.90.2, 74.10.3, 71.20, 74.20.2, 74.20.12, 82.92, 74.10.1, 74.10.9, 82.20), Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (rif. 38.1, 38.2, 37.00.0).

I programmi agevolabili dal nuovo regime di aiuti dovranno essere finalizzati a: sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione; industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo; realizzazione di nuove unità produttive, ampliamento di unità produttive esistenti, diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Le spese ammissibili, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, saranno quelle riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni riguardanti: il suolo aziendale e sue sistemazioni, le opere murarie e assimilate, le infrastrutture specifiche aziendali; i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie nuove di fabbrica, i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti, licenze, know-how.

Tra le spese ammissibili saranno comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del vapore e dell’acqua calda, purchè gli stessi siano di proprietà dell’impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l’impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l’utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l’impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese i relativi pagamenti dovranno essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Il decreto non ritiene invece ammissibili: le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria; le spese relative a beni di importo inferiore a 500 euro al netto di IVA; le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; le spese notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte.

Gli aiuti saranno concessi in conto impianti e/o in conto interessi e/o sottoforma di finanziamento agevolato e/o attraverso garanzie, nei limiti di intensità massime di aiuto fissati dal Regolamento Ce n. 800/2008: Contributo in conto interessi, verrà concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma, non superiore al 75% delle spese ammissibili con una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Il finanziamento verrà deliberato dagli Istituti di credito e il contributo sarà determinato in percentuale del tasso di riferimento della misura massima non superiore all’80% dello stesso. Finanziamento agevolato, sarà erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico in misura non superiore al 75% delle spese ammissibili, con una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma – il tasso agevolato è apri al 20% del tasso di riferimento. Garanzie, la concessione di garanzie potrà avvenire alternativamente a titolo di aiuto de minimis o alle condizioni e nei limiti indicati dall’art. 5, paragrafo 1, lettera c del Regolamento Ce n. 800/2008.

Con successivi Decreti del Ministero dello sviluppo economico, per ciascuna delle tipologie di intervento, saranno stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e  i criteri di selezione e valutazione progettuali.

(Finanziamenti su misura 11.2009 -12.11.09)